Art. 5 LDFR

Riserve del diritto cantonale

I Cantoni possono:
  1. a. sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensione minima dell’azienda è fissata come frazione di un’unità standard di manodopera e non può essere inferiore a 0,6 unità;
  2. b. escludere l’applicazione della presente legge ai diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almende, d’alpi, di foreste o ad altre simili corporazioni, a meno che tali diritti non facciano parte di un’azienda agricola alla quale sono applicabili le disposizioni della presente legge sulle aziende agricole.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Campo di applicazione per fondi con utilizzazione mista; svincolamento di edifici agricoli
    · 08/03/1999 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rinuncia ad elementi patrimoniali
    · 09/07/2012 · 0 citazioni
  3. 3
    Costituzione di una cartella ipotecaria; limite di aggravio per un fondo agricolo (art. 798a e 843 CC; art. 73 segg. legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale [LDFR; RS 211.412.11])
    · 06/09/2001 · 0 citazioni
  4. 4
    Acquisto di diversi fondi agricoli; campo di applicazione per fondi di esigua estensione
    · 13/06/1997 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes
    · 19/11/2021 · 8 citazioni de Riassunto
  • Bäuerliches Bodenrecht; Feststellung des Vorliegens eines landwirtschaftlichen Gewerbes
    · 18/09/2019 · 5 citazioni de Riassunto
  • Landwirtschaft; bäuerliches Bodenrecht
    · 04/11/2021 · 4 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.