Art. 5 LDFR
Riserve del diritto cantonale
I Cantoni possono:
- a. sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensione minima dell’azienda è fissata come frazione di un’unità standard di manodopera e non può essere inferiore a 0,6 unità;
- b. escludere l’applicazione della presente legge ai diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almende, d’alpi, di foreste o ad altre simili corporazioni, a meno che tali diritti non facciano parte di un’azienda agricola alla quale sono applicabili le disposizioni della presente legge sulle aziende agricole.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Campo di applicazione per fondi con utilizzazione mista; svincolamento di edifici agricoli9 citazioni
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2Rinuncia ad elementi patrimoniali0 citazioni
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30 citazioni
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4Acquisto di diversi fondi agricoli; campo di applicazione per fondi di esigua estensione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes8 citazioni
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Bäuerliches Bodenrecht; Feststellung des Vorliegens eines landwirtschaftlichen Gewerbes5 citazioni
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Landwirtschaft; bäuerliches Bodenrecht4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.