Fatti

La ricorrente è una fondazione iscritta nel registro di commercio del Cantone Zugo ai sensi dell'art. 80 segg. CC. Essa persegue la promozione della protezione degli animali, dell'ambiente e del paesaggio, nonché di progetti di utilità pubblica nei settori delle energie rinnovabili e della produzione biologica.

[B.] era azionista unico della [C. AG] . Con contratto del 19 dicembre 2017 si è impegnato nei confronti della fondazione, a condizione che il nome e lo scopo della fondazione fossero modificati, a cedere gratuitamente tutte le azioni della [C. AG] . Le azioni sono state trasferite con atti del 18 e 28 dicembre 2017.

Il 1° febbraio 2018 [B.] ha avviato una procedura di conciliazione e ha chiesto l'accertamento della nullità, rispettivamente dell'inefficacia della donazione. L'autorizzazione ad agire è stata rilasciata il 6 aprile 2018, ma non è stata utilizzata da [B.] .

L'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (ESA) ha nominato un commissario il 27 marzo 2018. Sulla base del suo rapporto, con decisione del 3 luglio 2018 l'ESA ha stabilito, tra l'altro, che per la conduzione dei processi connessi alla donazione non può essere impiegato alcun patrimonio della fondazione. Qualora il consiglio di fondazione intendesse comunque condurre il processo civile, doveva prestare una garanzia per le presunte spese processuali di CHF 5,5 milioni.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso una prima volta il 21 ottobre 2019. Il Tribunale federale ha annullato tale sentenza con sentenza 5A_955/2019 del 2 giugno 2020 e ha rinviato la causa. Il Tribunale amministrativo federale ha nuovamente respinto il ricorso il 27 agosto 2020. Ha ritenuto la misura giustificata, poiché il processo sarebbe privo di fondamento a causa dell'incapacità di discernimento di [B.] al momento della donazione.

Con ricorso in materia civile del 5 ottobre 2020 la fondazione ha chiesto l'annullamento della sentenza precedente e dei numeri 1-4 del dispositivo della decisione dell'ESA. Il Tribunale amministrativo federale ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre l'ESA ha mantenuto la propria posizione.

Diritto

Il ricorso in materia civile è ammissibile, trattandosi di una decisione di diritto pubblico in stretta connessione con il diritto civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF), di natura patrimoniale, e il cui valore litigioso raggiunge CHF 30'000 (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). La ricorrente è legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 LTF, quantomeno per quanto riguarda l'ordine di divieto di stare in giudizio. La domanda puramente cassatoria è ammissibile, poiché è impugnata una misura gravosa.

Ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 CC, l'autorità di vigilanza deve garantire che il patrimonio della fondazione sia impiegato conformemente allo scopo. Essa deve nel far ciò osservare il principio della proporzionalità e della sussidiarietà, nonché i limiti dell'ordinamento giuridico (art. 5 cpv. 1 Cost.). La misura è una questione di diritto che i tribunali esaminano liberamente, senza margine di apprezzamento dell'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza può obbligare una fondazione a riconoscere una pretesa solo se questa è manifestamente fondata. In presenza di dubbi, la decisione è riservata al giudice civile. Un intervento resta un'eccezione, poiché le controversie civili devono essere giudicate dai tribunali civili (art. 1 lett. a CPC; art. 6 n. 1 CEDU; art. 30 cpv. 1 Cost.). Ciò vale anche per l'ordine di non compiere atti giuridici nei confronti di terzi.

Il Tribunale amministrativo federale ha fondato la mancanza di prospettive di successo su due sentenze del Cantone Zurigo. Tali sentenze non riguardano tuttavia la capacità di discernimento del donante né la validità della promessa di donazione, bensì il vincolo di trasferibilità delle azioni, rispettivamente una perizia relativa a un mandato precauzionale. Non sorreggono quindi la mancanza di prospettive.

Il Tribunale amministrativo federale si è inoltre basato…