Art. 360 CC
Principio
1 Chi ha l’esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
2 Egli definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull’adempimento degli stessi.
3 Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel diritto di protezione degli adulti14 citazioni
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2Controllo astratto degli art. 31a-31d (nuovi) della legge neocastellana del 27 giugno 2017 sulla modifica della legge concernente le autorità di protezione dei minori e degli adulti; rimunerazione dei curatori privati i…5 citazioni
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3Diritto a ripetibili nella procedura dinanzi all'autorità giudiziaria di reclamo4 citazioni
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4Art. 5 cpv. 2 LAVS. - L'esercizio di una funzione dell'amministrazione pubblica non è necessariamente attività dipendente (indicazioni precisanti la giurisprudenza). - La mercede assegnata dall'autorità tutoria giusta l…3 citazioni
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5Falsità ideologica commessa nell'esercizio di funzioni pubbliche2 citazioni
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6Ricorso al giudice in caso di ricovero ordinato dal medico; competenza intercantonale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft und Nichtvalidierung des Vorsorgeauftrages7 citazioni
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Convalida del mandato precauzionale5 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.