Fatti
Parti e istanze: Il ricorrente ([A.D.] , cittadino svizzero, rappresentato da avvocato) si oppone alla trascrizione successiva di un riconoscimento di figlio avvenuto in Brasile. La controparte è la madre [B.D.] -[E.] (cittadina brasiliana, rappresentata da avvocatessa). Interessata è la figlia [C.E.] [D.] (nata nel 2001 in Brasile, cittadina brasiliana). L'istanza precedente era il Tribunale superiore del Cantone di Argovia, Corte civile, 3a Camera (decisione del 24 agosto 2020); in primo grado il Dipartimento dell'economia e dell'interno, Sezione registri e stato civile (DVI), l'11 dicembre 2019 aveva disposto l'iscrizione nel registro dello stato civile.
Fatti: Le parti si sono sposate nel 2008 e il matrimonio è stato sciolto il 10 settembre 2018. La figlia è nata prima del matrimonio e non discendeva dal ricorrente. Il 23 luglio 2013 il ricorrente ha sottoscritto a [V.] /Brasile, davanti all'ufficio dello stato civile e al notaio, un riconoscimento di figlio (Termo de reconhecimento de filha). Un estratto brasiliano dell'atto di nascita (seconda copia) del 18 luglio 2017, munito di apostille dell'Aia, contiene una corrispondente annotazione. La madre ha notificato il riconoscimento nell'agosto 2016 all'Ufficio comunale del Cantone di Zurigo, dopodiché la competenza è passata al Cantone di Argovia.
Oggetto della controversia: Il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale l'annullamento della decisione del Tribunale superiore, la non entrata in materia per mancanza di istanza della madre, in via subordinata l'annullamento per difetto di competenza per materia e in via ulteriormente subordinata il rigetto dell'istanza o il rinvio. Ha fatto valere in particolare un'audizione insufficiente, la mancanza di competenza, la contrarietà all'ordine pubblico, l'elusione del diritto di adozione, vizi della volontà e la violazione dell'art. 7 cpv. 1 CDF. Non sono state richieste osservazioni.
Diritto
Ammissibilità: Il ricorso in materia civile è ammissibile contro la decisione dell'autorità di ricorso sull'iscrizione di atti esteri nel registro dello stato civile (art. 32 cpv. 1 LDIP, art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF). Il ricorrente è legittimato a ricorrere (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). Il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 1 LTF); nuovi fatti sono ammessi solo in misura limitata (art. 99 cpv. 1 LTF). La censura ai sensi dell'art. 96 LDIP concernente il diritto estero è possibile. La domanda di non entrata in materia per mancanza di istanza è infondata e inammissibile, poiché non è stato rispettato il principio di allegazione (art. 42 cpv. 2 LTF).
Audizione e procedura: Il ricorrente è stato sentito più volte dal DVI e si è espresso in più occasioni, per cui il diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 LDIP è stato sufficientemente rispettato. Una violazione del diritto di essere sentito nella procedura davanti al Tribunale superiore non è stata motivata in modo sostanziato (art. 29 cpv. 1 Cost.). Gli accertamenti di fatto relativi all'autenticità dell'atto e alla comprensione linguistica del ricorrente sono accertamenti di fatto che non sono stati efficacemente censurati ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF. La competenza dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 32 LDIP (in combinato disposto con l'Art. 42 LTF) per la trascrizione successiva è stata giustamente affermata; una rettifica giudiziaria ai sensi dell'Art. 42 LTF non esclude l'iscrizione.
Diritto applicabile e validità: La trascrizione successiva è disciplinata dall'art. 32 LDIP; l'iscrizione va autorizzata se sono soddisfatte le condizioni degli artt. 25-27 LDIP. Determinante è l'art. 73 LDIP: il riconoscimento è valido se è valido secondo il diritto della residenza abituale, il diritto nazionale, il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore. È sufficiente la validità secondo uno di questi ordinamenti (in favorem recognitionis). Secondo il diritto brasiliano (art. 1607, 1609 CC br.) il riconoscimento è irrevocabile e impugnabile solo in caso di vizio sostanziale della volontà. La forma è garantita dall'atto notarile e dall'iscrizione. I vizi della volontà addotti (difficoltà di comprensione, pressione familiare) e una revoca non possono essere considerati nel presente procedimento di iscrizione, poiché l'autorità di vigilanza non può decidere sull'impugnazione giudiziale.
Nessuna applicazione del diritto di adozione: Un riconoscimento che avviene nonostante la mancanza di paternità biologica non è considerato un'adozione ai sensi dell'art. 78 LDIP, ma va valutato come riconoscimento ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LDIP.
Ordine pubblico: L'iscrizione non va autorizzata se il riconoscimento sarebbe manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero (art. 27…