Art. 45 CC
1 Ogni Cantone designa l’autorità di vigilanza.
2 Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: 1. vigila sugli uffici dello stato civile; 2. assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; 3. collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; 4. decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all’estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; 5. assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile.
3 La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riconoscimento ed iscrizione di certificati di nascita stranieri nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva; ordine pubblico8 citazioni
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2Riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero (art. 45 LDIP; art. 54 Cost.; art. 8 e 12 CEDU)4 citazioni
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3324 cpv. 1 CC 1. L'azione che non tende unicamente alla rettifica del cognome di un figlio nel senso dell'art. 45 cpv. 1 CC, ma a far statuire definitivamente dal giudice sul nome contestato (art. 29 CC) è una causa civ…4 citazioni
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4Azione volta ad ottenere che sia rettificata l'iscrizione del cognome4 citazioni
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5Iscrizione di cognomi stranieri nel registro dello stato civile3 citazioni
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61. Art. 107 OG e 20 OSC3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Änderung im Personenstandsregister/Namenserklärung nach aArt. 270a ZGB2 citazioni
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Berichtigung eines Eintrags im Zivilstandsregister (Art. 42 ZGB)2 citazioni
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Berichtigung im Geburtsregister1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.