Fatti

Parti e procedura: La ricorrente ([A.] ), vedova di [G.] , deceduto nel giugno 2007, è erede insieme ai suoi cinque figliastri (convenuti). Nell'eredità si trovavano diversi fondi agricoli dati in affitto, che nell'inventario dell'Ufficio notarile di [T.] erano stati iscritti al valore di reddito.

Contratto di divisione ereditaria: Il 29 settembre 2007 le parti hanno stipulato un contratto di divisione ereditaria, in base al quale la ricorrente ha ricevuto fr. 310'000.-- dal patrimonio coniugale secondo l'inventario del 25 luglio 2007; con ciò la sua quota ereditaria era saldata per ogni pretesa.

Conseguenze: La Cassa di compensazione ha respinto la domanda della ricorrente di prestazioni complementari; la motivazione era che, con la liquidazione ereditaria, ella aveva rinunciato a pretese per almeno fr. 236'480.--.

Azione: Il 27 marzo 2016 la ricorrente ha impugnato il contratto di divisione ereditaria. Dopo l'autorizzazione alla conciliazione dell'11 luglio 2017 e la petizione del 10 novembre 2017, ella ha chiesto in via principale l'annullamento per errore (conclusione n. 1), il pagamento di fr. 1'224'081.75 detratti fr. 310'000.-- (n. 2), l'iscrizione come comproprietaria di cinque fondi (n. 3) e, in via subordinata, il pagamento di fr. 716'500.-- fondato su un diritto a una quota di utili (n. 4). Il Tribunale distrettuale di Frauenfeld ha respinto l'azione.

Istanza precedente: Il Tribunale superiore del Cantone di Turgovia (sentenza del 19 dicembre 2019, ZBR.2019.32) ha accolto l'appello sul punto subordinato (diritto di partecipazione agli utili) e ha rinviato la causa al Tribunale distrettuale; ha invece respinto la domanda principale (errore). Ha negato un errore sul fondamento negoziale, poiché la ricorrente non aveva svolto accertamenti, per i convenuti non era riconoscibile che il valore di mercato dovesse costituire il fondamento del contratto, e la ricorrente si era comportata come se volesse uscire quanto prima.

Davanti al Tribunale federale: La ricorrente chiede l'annullamento e la retrocessione del contratto di divisione ereditaria, un pagamento di fr. 914'081.75 oltre interessi del 5% dall'11 luglio 2017, nonché le iscrizioni nel registro fondiario; in subordine, il rinvio. Chiede inoltre il gratuito patrocinio. I convenuti chiedono la reiezione del ricorso.

Questione centrale: Se la ricorrente possa invocare con successo un errore sul fondamento negoziale (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO), perché i fondi, secondo la corretta situazione giuridica, avrebbero dovuto essere computati al valore di mercato e non al valore di reddito.

Diritto

Ammissibilità (consid. 1): Il ricorso è diretto contro una decisione di rinvio, quindi in linea di principio contro una decisione incidentale. Il Tribunale federale qualifica tuttavia il rigetto della domanda principale come decisione parziale impugnabile ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF, poiché in caso di domande principale e subordinata (cumulo oggettivo) la domanda principale può essere giudicata indipendentemente e il rigetto cresce in giudicato. Valore litigioso, legittimazione e termine sono rispettati.

Criterio di esame (consid. 2): Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto, ma si fonda sulla fattispecie accertata dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Una censura sull'accertamento dei fatti richiede arbitrio (art. 97 cpv. 1 LTF; art. 9 Cost.) e vige un rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF).

Errore sul fondamento negoziale (consid. 4.1): Un errore sul fondamento negoziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO sussiste quando la persona era in errore su una circostanza di fatto che per lei costituiva il fondamento necessario del contratto e che, secondo la buona fede negli affari, poteva considerare come fondamento necessario. Sono richieste la rilevanza soggettiva e quella oggettiva. La negligenza non esclude in linea di principio di appellarsi all'errore, ma comporta l'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 26 CO. La buona fede (art. 25 cpv. 1 CO) pone tuttavia un limite: se una parte non si cura di una questione che si pone in modo evidente, la controparte può dedurne che la circostanza non è considerata fondamento necessario, e l'appello all'errore è escluso.

Questione di fatto e fattispecie (consid. 4.2): La sussistenza di un errore è una questione di fatto. È vincolante l'accertamento che la ricorrente ha erroneamente assunto il valore di reddito, sebbene i fondi non costituissero più un'azienda agricola ai sensi della LDFR (art. 7, art. 8 lett. a LDFR), e che anche i convenuti non avevano riconosciuto come determinante il valore di mercato. Le nuove allegazioni di fatto dei convenuti nella risposta (sconto familiare, intenzione di favorire, uscita rapida) sono irrilevanti ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF.

Ignoranza voluta (consid. 4.3): L'istanza precedente aveva negato l'errore perché la ricorrente aveva omesso accertamenti. Il Tribunale federale rileva che chi sa di non sapere non erra (ignoranza voluta, speculazione anziché errore). Tuttavia si tratta di una questione di fatto che richiede accertamenti sulla conoscenza e sulla volontà al momento della conclusione del contratto. Tali accertamenti non sono stati compiuti dall'istanza precedente; un consapevole non sapere non può quindi essere ammesso. L'omissione colposa di accertamenti non esclude un errore. Anche l'obiezione di violazione della buona fede non regge, poiché i convenuti stessi erano nello stesso errore e non sono sorte aspettative che potrebbero essere deluse.

Errore sulla situazione giuridica e rilevanza (consid. 4.4): L'errore non riguarda soltanto una conseguenza giuridica irrilevante (perdita delle prestazioni complementari), ma una…