Fatti
L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, con decisione del 15 marzo 2019, ha accertato che la [Y. AG] aveva gravemente violato disposizioni di diritto di vigilanza. Contemporaneamente ha abbandonato la procedura di enforcement, tra l'altro nei confronti di [A.] , ma ha posto a suo carico, insieme alla [Y. AG] , una quota delle spese di inchiesta e di procedura.
[A.] e la [X. GmbH] (entrambe con sede in Germania) hanno impugnato tale decisione il 7 maggio 2019 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Con decisione incidentale del 16 maggio 2019 sono stati invitati entrambi a versare entro il 17 giugno 2019 un anticipo spese di Fr. 3'000.--, pena la non entrata nel merito del ricorso. La [X. GmbH] ha versato l'anticipo entro il termine; [A.] non ha effettuato alcun pagamento.
Con sentenza parziale del 25 giugno 2019 il Tribunale amministrativo federale non è entrato nel merito del ricorso di [A.] per mancato versamento dell'anticipo spese (art. 63 cpv. 4 PA) e ha deciso che la procedura doveva proseguire soltanto nei confronti della [X. GmbH] .
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 26 luglio 2019, [A.] e la [X. GmbH] hanno chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza parziale. Il termine per il versamento dell'anticipo spese doveva essere restituito a favore di [A.] ; in via eventuale, gli doveva essere concesso un termine suppletivo di 10 giorni.
Diritto
La ricorrente ([X. GmbH] ) non è particolarmente toccata dalla decisione di non entrata nel merito, che riguarda esclusivamente [A.] , e non fa valere alcun interesse degno di protezione. Non è quindi legittimata (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). Nella misura in cui il ricorso è presentato da lei, è manifestamente inammissibile.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è in linea di principio ammissibile contro le decisioni di non entrata nel merito del Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF). Lo scopo dell'art. 86 LTF è tuttavia che il Tribunale federale non sia adito quando le censure possono essere validamente fatte valere integralmente davanti a un'istanza precedente.
Nel caso di specie [A.] fa valere essenzialmente un motivo di restituzione del termine: avrebbe frainteso senza colpa la decisione incidentale del 16 maggio 2019 e per questo avrebbe lasciato decorrere il termine. Tali motivi di scusa devono essere fatti valere con una domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA (in combinato disposto con l'art. 37 LTAF) presso l'autorità stessa. Se non vengono sollevate censure che vadano oltre la mancata osservanza del termine contro la non entrata nel merito, occorre anzitutto esperire questo rimedio prima di adire il Tribunale federale.
Spetta quindi al Tribunale amministrativo federale…