Fatti

Le parti, [A.] (ricorrente, marito) e [B.] (convenuta, moglie), si sono sposate nel 1999 e sono genitori di tre figli (nati nel 2001, 2004 e 2007). Il 26 gennaio 2015 hanno cessato la convivenza nella stessa abitazione.

Con decisione di protezione del matrimonio del 14 settembre 2015, il Tribunale distrettuale di Laufenburg ha regolato l'affidamento e ha approvato una convenzione parziale, in base alla quale il marito ha versato il mantenimento dei figli e del coniuge per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2015. Al numero 6.3 della convenzione parziale, i coniugi hanno stabilito che i contributi di mantenimento a partire dal 1° ottobre 2015 potranno essere fissati solo quando sarà chiara la futura situazione reddituale, in particolare quando saranno disponibili le decisioni dell'assicurazione invalidità (AI). Una domanda di revisione della moglie è stata respinta il 27 maggio 2016.

Il marito ha promosso il procedimento di divorzio il 27 gennaio 2017. La moglie ha chiesto il 3 novembre 2017 e il 5 giugno 2018 la fissazione di contributi di mantenimento a partire dal 1° ottobre 2015. Con decisione del 29 giugno 2018, il Tribunale distrettuale ha fissato contributi di mantenimento e ha obbligato la moglie a restituire l'anticipo delle spese processuali di parte.

Su appello della moglie, il Tribunale superiore del Cantone Argovia, con decisione del 12 novembre 2018, ha annullato l'obbligo di restituzione e ha fissato nuovamente i contributi di mantenimento; ha attribuito al marito un reddito ipotetico a partire dal 1° marzo 2019 (termine transitorio fino alla fine di febbraio 2019) e ha riconosciuto un contributo di cura per il figlio minore, ma non per la figlia.

Il marito ha proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e la conferma della decisione di primo grado, in via subordinata il rinvio. L'effetto sospensivo è stato concesso solo per i contributi di mantenimento scaduti, ma non per quelli correnti. Il Tribunale superiore ha rinunciato a formulare osservazioni; la moglie ha chiesto la reiezione del ricorso.

Oggetto della lite sono il mantenimento dei figli e del coniuge dovuto dal marito a partire dal 1° agosto 2016, il computo di un reddito ipotetico e il contributo di cura.

Diritto

Il Tribunale federale è entrato nel merito del ricorso contro decisioni di misure provvisionali ai sensi dell'art. 276 CPC solo nell'ambito dell'art. 98 LTF; possono essere censurate unicamente la violazione di diritti costituzionali, secondo il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF). Sulla questione della restituzione dell'anticipo delle spese processuali di parte non è entrato nel merito, poiché il marito non vi si era confrontato.

In merito alla portata della regolamentazione del mantenimento del 2015, il Tribunale federale ha rilevato che il contenuto di una convenzione va determinato secondo la volontà reale e concordante delle parti (art. 18 cpv. 1 CO); l'accertamento della volontà soggettiva delle parti è una questione di fatto. Il Tribunale superiore, sulla base della situazione lavorativa poco chiara, ha accertato in modo non arbitrario che non sussisteva alcun accordo sul mantenimento dopo il 30 settembre 2015. La domanda della moglie di un mantenimento illimitato nel tempo e la sistematica della legge non mutano tale conclusione. Pertanto non era in discussione la modifica della decisione di protezione del matrimonio (art. 276 cpv. 1 e 2 CPC; art. 179 cpv. 1 CC), per cui le censure relative alla mancanza di un motivo di modifica risultano infondate; non sussiste una violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.).

La censura del caput controversum e della violazione del diritto di essere sentiti è stata ritenuta inammissibile, rispettivamente infondata, per difetto di motivazione sufficiente. Il Tribunale federale ha rilevato che una decisione preliminare dell'AI (art. 57a cpv. 1 LAI) è sufficiente per la fissazione del mantenimento, poiché la decisione preliminare prevede la decisione finale e il procedimento serve al diritto di essere sentiti. La censura di una fissazione retroattiva del mantenimento contraria al principio in praeteritum non vivitur è stata respinta, poiché il Tribunale superiore ha esposto i motivi per il mantenimento a partire dal 1° agosto 2016.

Quanto al reddito ipotetico, il…