Fatti
Il ricorrente (nato nel 1997) ha ottenuto la licenza di condurre provvisoria il 20 aprile 2015. Il 23 novembre 2017, durante il periodo di prova, quale conducente di un'autovettura, alle ore 7:45 circa, sull'autostrada A1 in direzione di Zurigo (territorio comunale di Birmenstorf) ha urtato con il veicolo la barriera spartitraffico sulla 2a corsia di sorpasso. Si è fermato sulla corsia di emergenza, ha controllato il veicolo e circa mezz'ora dopo ha segnalato l'accaduto alla polizia dal suo luogo di lavoro.
La Procura di Baden ha emesso un decreto penale per vanificazione di misure volte ad accertare l'inidoneità alla guida, violazione colposa delle norme della circolazione e comportamento non conforme ai doveri in caso di incidente. Il Tribunale distrettuale di Baden lo ha assolto il 22 novembre 2018 dalla vanificazione e dal comportamento non conforme ai doveri in caso di incidente, ma lo ha condannato per semplice violazione colposa di norme della circolazione, per mancato controllo del veicolo dovuto a mancanza di attenzione, a una multa di CHF 200.00. La violazione di norme della circolazione è stata classificata come lieve; la sentenza è passata in giudicato.
La Sezione della circolazione del Cantone di Soletta (MFK) aveva rilasciato al ricorrente nell'aprile 2018 la licenza di condurre illimitata con riserva. Il 28 febbraio 2019 il Dipartimento delle costruzioni e della giustizia del Cantone di Soletta, agendo tramite la MFK, ha disposto una revoca della licenza di condurre di un mese e una proroga del periodo di prova di un anno. L'evento è stato qualificato come violazione di media gravità delle norme della circolazione. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta ha respinto il ricorso il 28 maggio 2019.
Con ricorso di diritto amministrativo del 3 luglio 2019 il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza precedente, in via subordinata l'emanazione di un ammonimento. Il Tribunale amministrativo e l'Ufficio federale delle strade (ASTRA) hanno chiesto la reiezione. Il membro presidente ha conferito al ricorso effetto sospensivo il 21 agosto 2019.
Questione controversa: Se l'evento debba essere qualificato come infrazione di media gravità (fattispecie residuale, art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr), in particolare se sussistesse un pericolo più che lieve per altri utenti della strada, nonché se il ricorrente abbia visto violato il diritto di essere sentito, poiché l'istanza precedente si era basata sulla sua dichiarazione alla polizia il giorno dell'incidente.
Diritto
Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) contro la decisione finale cantonale di ultima istanza in materia di revoca della licenza di condurre è ammissibile; la designazione errata come ricorso di diritto amministrativo non pregiudica. Entrato nel merito del ricorso tempestivo.
Il conducente deve padroneggiare il veicolo in modo costante, così da poter adempiere ai propri doveri di cautela, e deve rivolgere la sua attenzione alla strada e al traffico (art. 31 cpv. 1 LCStr, art. 3 cpv. 1 ONC). La violazione di questa regola non è contestata. La legge distingue tra infrazione lieve (art. 16a LCStr: pericolo esiguo e colpa lieve), di media gravità (art. 16b LCStr: pericolo per la sicurezza di altri) e grave (art. 16c LCStr: violazione grave e pericolo serio). L'infrazione di media gravità è una fattispecie residuale, che sussiste quando non sono integrati tutti gli elementi privilegiati dell'infrazione lieve né tutti gli elementi qualificanti dell'infrazione grave. Un pericolo ai sensi dell'art. 16a-c LCStr sussiste in caso di messa in pericolo concreta o di pericolo astratto aumentato, da valutare secondo le circostanze del caso concreto.
L'istanza precedente ha escluso un pericolo meramente esiguo. L'evento si è verificato un giovedì mattina alle 7:45 su carreggiata asciutta di un'autostrada molto frequentata a 100 km/h. Il veicolo presentava graffi su tutto il lato sinistro. Il Tribunale federale conferma che l'istanza precedente ha accertato in modo non arbitrario e ha correttamente ammesso un pericolo astratto aumentato per altri utenti della strada. Un veicolo non più padroneggiato costituisce sempre un pericolo serio in autostrada, in particolare il rischio di tamponamenti con conseguenze rilevanti. Che non si sia verificata una messa in pericolo concreta è irrilevante; è sufficiente che una messa in pericolo concreta o una lesione di terzi fosse concepibile. L'argomentazione secondo cui una rotazione del veicolo sarebbe stata fisicamente impossibile non doveva essere ulteriormente esaminata dall'istanza precedente, poiché per un pericolo più che lieve non era necessaria alcuna rotazione.
Il ricorrente lamenta un accertamento dei fatti manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF) e una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 6 n. 1 CEDU), poiché l'istanza precedente si è basata sulla sua dichiarazione alla polizia, nella quale aveva parlato di un «piccolo blackout» ossia…