Fatti

Parti e istanze: La [A. AG] è proprietaria di due fondi a [U.] ed è debitrice di un pegno immobiliare. Contro di essa la [B.] Bank AG ha avviato un'esecuzione per realizzazione di pegno immobiliare n. zzzzzz. Le controparti del ricorso sono la [B.] Bank AG, la [C. AG] (rappresentata dall'avv. Christof Brack) e la [D. AG] (rappresentata dagli avv. PD Dr. Michael Hochstrasser e Dr. Beat Denzler). È inoltre coinvolto l'Ufficio di esecuzione di [U.] .

Antefatto della stima:

  • 5 agosto 2013: L'Ufficio di esecuzione stima i fondi in Fr. 54'000'000.--.
  • 4 settembre 2013: Su richiesta della [A. AG] , il Tribunale distrettuale di Uster, quale autorità di vigilanza inferiore, dispone una nuova stima e nomina perito [E.] .
  • 7 marzo 2014: La perizia stima il valore di mercato complessivamente in Fr. 60'160'000.--. Essa si basa su due scenari (regolamento edilizio vigente con valore di stima di Fr. 56'130'000.--; piano di utilizzazione non ancora passato in giudicato con valore di stima di Fr. 64'200'000.--), ponderati ciascuno al 50%. L'autorità di vigilanza inferiore incarica l'Ufficio di esecuzione di assumere tale valore.
  • 16 giugno 2014: Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo respinge il reclamo. Il Tribunale federale conferma tale decisione con sentenza 5A_561/2014 del 27 novembre 2014 e respinge in particolare la richiesta di una perizia suppletiva.
  • 9 giugno 2015: Il piano di utilizzazione passa in giudicato.

Ulteriore svolgimento:

  • 8 maggio 2018: L'Ufficio di esecuzione presenta un piano dei termini per la realizzazione del pegno immobiliare. Il 31 agosto 2018 la [A. AG] chiede l'adeguamento e l'aggiornamento della perizia. Il 21 settembre 2018 l'autorità di vigilanza superiore non entra nel merito e trasmette la domanda all'Ufficio di esecuzione.
  • 4 ottobre 2018: L'Ufficio di esecuzione respinge la domanda. Il 31 ottobre 2018 l'autorità di vigilanza inferiore conferma tale decisione.
  • 21 dicembre 2018 (PS180225-O/U): L'autorità di vigilanza superiore fissa il valore di stima determinante in Fr. 64'200'000.--, fondandosi sul secondo scenario della perizia, e incarica l'Ufficio di esecuzione di assumere immediatamente tale importo.
  • 9 luglio 2019 (PS180099-0/U): Viene parallelamente accolto il reclamo della [A. AG] concernente la designazione di un perito [F.] a sostegno dell'Ufficio di esecuzione nella realizzazione. Questa procedura è separatamente pendente dinanzi al Tribunale federale (5A_596/2019).

Procedura dinanzi al Tribunale federale: Il 17 gennaio 2019 la [A. AG] propone ricorso in materia civile. Chiede l'annullamento della sentenza del tribunale superiore e il rinvio all'istanza precedente, in via eventuale alla prima istanza, in via subeventuale all'Ufficio di esecuzione. In via eventuale chiede che la perizia di [E.] sia adeguata e aggiornata alle mutate condizioni prima di essere comunicata a terzi. Con decreto presidenziale del 26 febbraio 2019 è respinta la domanda di effetto sospensivo. Sono stati acquisiti soltanto gli atti cantonali, senza risposte nel merito.

Oggetto della lite: Controverso è in quale misura la stima già passata in giudicato del 2014 debba essere adeguata o aggiornata in ragione di successive modifiche. Non è oggetto della lite la designazione di un perito per l'incanto.

Diritto

Ammissibilità: Il ricorso in materia civile è ammissibile contro la decisione di un'autorità cantonale di vigilanza superiore nell'ambito di una realizzazione forzata (art. 19 LEF in relazione con art. 72 cpv. 2 lett. a, art. 74 cpv. 2 lett. c e art. 75 cpv. 1 LTF). La ricorrente, in quanto debitrice e proprietaria, è particolarmente toccata e quindi legittimata (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). Può essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). La censura di diritti costituzionali è soggetta al principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti dell'istanza precedente, salvo che si applichi un'eccezione ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 LTF; fatti e mezzi di prova nuovi sono ammessi solo in misura limitata (art. 99 cpv. 1 LTF).

Principi sulla stima: In caso di modifiche del valore fondiario dopo il pignoramento o dopo la richiesta di realizzazione può porsi la questione di un adeguamento di una stima passata in giudicato. Devono essere considerati la certezza del diritto e la celerità della procedura; per tale motivo è stata respinta una riduzione del pignoramento a seguito di una diversa valutazione (DTF 136 III 490 consid. 4.4). Nella realizzazione di pegno immobiliare vi è in linea di principio una sola stima (art. 155 in relazione con art. 97 LEF, art. 99 cpv. 1 RFF). La stima può essere impugnata e, entro il termine di reclamo, può essere chiesta una nuova stima (art. 9 cpv. 2, art. 99 cpv. 2 RFF). Dopo la procedura di purgazione degli oneri l'Ufficio di esecuzione deve verificare d'ufficio se il venir meno di oneri influisce sul valore (art. 140 cpv. 3 LEF; art. 44 in relazione con art. 102 RFF). In caso di un nuovo incanto a seguito di mora nel pagamento non è necessaria una nuova stima (art. 143 LEF, art. 64 cpv. 2 RFF).

Nessuna correzione successiva della stima: Non è ammissibile una critica successiva di errori che avrebbero già potuto essere censurati fin dall'inizio. La ricorrente aveva la possibilità di verificare la perizia mediante il reclamo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LEF e la domanda di nuova stima ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 RFF entro il termine di dieci giorni; non esistono ulteriori possibilità di verifica. La massima inquisitoria di cui all'art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF non modifica tale conclusione. L'istanza precedente non poteva ricercare eventuali errori della perizia per…