Fatti

Parti e istanze: I resistenti C.C. e D.C. sono comproprietari di un fondo in U. I ricorrenti A.A. e B.A. sono comproprietari del fondo confinante a ovest, separato da una via pubblica pedonale Fluhgutweg (ca. 1.6 m di larghezza, di proprietà del Comune). Tribunale distrettuale See-Gaster (prima istanza), Tribunale cantonale di San Gallo, I Camera civile (istanza d'appello), Tribunale federale (II Corte di diritto civile, sentenza 5A_968/2019 del 20 maggio 2020).

Oggetto della lite: Azione di eliminazione di diritto di vicinato ai sensi dell'art. 679 CC per inosservanza della distanza dal confine prescritta dal diritto cantonale (art. 688 CC, art. 98 EG CC/SG) mediante una gleditsia senza spine (14.75 m), una quercia rossa (10 m) e un cipresso falso (11.2 m), nonché il taglio o l'eliminazione di una siepe di tuja.

Antefatti: Dopo una corrispondenza infruttuosa in merito all'ombreggiamento, nel 2008 i resistenti hanno agito in giudizio contro i genitori degli odierni ricorrenti. Nel 2012 l'istanza d'appello ha respinto la domanda per difetto di legittimazione passiva, dopo che durante il procedimento il fondo era stato trasferito ai figli. Il 20 agosto 2015 i resistenti hanno nuovamente proposto azione contro i ricorrenti. Nella loro arringa finale hanno ampliato la domanda (abbattimento completo della siepe di tuja). Il Tribunale distrettuale non è entrato nel merito della modifica della domanda, ha obbligato i ricorrenti a potare la siepe di tuja all'altezza di 3 m e ad abbattere i tre alberi; le spese sono state ripartite in ragione di 1/6 e 5/6.

Tribunale cantonale: L'appello e l'appello incidentale dei resistenti sono stati respinti il 23 ottobre 2019.

Ricorso al Tribunale federale: I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale cantonale, in via subordinata il rinvio. Con decreto del 6 gennaio 2020 è stato concesso l'effetto sospensivo relativamente ai tre alberi. Non sono state richieste determinazioni.

Questioni principali: (1) legittimazione attiva dei resistenti non immediatamente confinanti in quanto vicini; (2) decadenza ovvero abuso di diritto per tardiva fattispecie della pretesa di eliminazione relativa al cipresso falso (buona fede); (3) valore del cipresso falso e ponderazione degli interessi nonché obbligo di motivazione.

Diritto

Ammissibilità: La controversia riguarda una causa civile di natura patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile come ultima istanza cantonale e tempestivo (art. 75, art. 90, art. 100 cpv. 1 LTF). La semplice domanda di annullamento non basta di norma come rimedio riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF); dalla motivazione risulta tuttavia che è chiesto il rigetto dell'azione, per cui la domanda è considerata sufficiente.

Legittimazione attiva (art. 687, 688, 679 CC): Gli alberi non rispettano, come non contestato, la distanza minima cantonale di sei metri (vecchio art. 98 EG CC/SG, diritto transitorio secondo l'art. 196 EG CC/SG). L'art. 688 CC contiene una vera riserva attributiva a favore dei Cantoni (art. 5 CC); le prescrizioni cantonali sulle distanze tutelano dalle immissioni come l'ombreggiamento, la sottrazione di luce e l'umidità. Il concetto di vicino non è definito e varia a seconda della norma. Il Tribunale federale rileva che anche gli art. 687 segg. CC possono essere estesi a vicini più lontani (rinvio a DTF 143 III 242 consid. 3). L'opinione contraria della dottrina (MEIER-HAYOZ, REY) non è vincolante. La sistematica separata delle prescrizioni sulle piante non depone né a favore né contro un concetto di vicino esteso. Non occorre la prova di un'immissione eccessiva ai sensi dell'art. 684 CC in caso di inosservanza della distanza cantonale. Il Tribunale cantonale non ha violato il diritto federale riconoscendo i resistenti come vicini.

Decadenza e abuso di diritto: I Cantoni sono autorizzati, ma non obbligati, a prevedere termini per le pretese di eliminazione; il diritto di San Gallo non conosce un simile termine e dichiara espressamente l'imprescrittibilità all'art. 98sexies EG CC/SG. La censura di violazione della buona fede (art. 2 CC) è infondata, poiché il divieto di abuso di diritto nell'ambito del diritto privato cantonale si fonda su diritto cantonale non scritto. Il diritto cantonale può essere esaminato dal Tribunale federale solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.), censura che non è stata sollevata. I ricorrenti non possono inoltre trarre nulla dalla DTF 5D_80/2015 (Argovia, termine di 30 anni per analogia con l'art. 662 CC, rinvio all'art. 663 e all'art. 135 CO), poiché tale decisione riflette soltanto la prassi argoviese. Nel Cantone di…