Art. 98 CC
Domanda
1 I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.
2 Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.
3 I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all’ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.
4 I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Esigenza di provare la legalità del soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria del matrimonio; compatibilità di questa esigenza con la garanzia del diritto al matrimonio; principio dell'esclusività della pr…136 citazioni
-
2Rifiuto da parte dell'autorità di polizia degli stranieri di esaminare una domanda di ricongiungimento familiare poiché si è celebrato un matrimonio allorché era stato rilasciato un visto Schengen per motivi di visita82 citazioni
-
3Condizione della legalità del soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria del matrimonio; compatibilità di tale condizione con la garanzia del diritto al matrimonio69 citazioni
-
4Diritto al matrimonio; clandestini6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Permesso di soggiorno di breve durata per la preparazione del matrimonio42 citazioni
-
37 citazioni
-
Permesso di soggiorno25 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.