Art. 66bis OAVS
Assegno per grandi invalidi
1 L’articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a–d dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.
2 Gli articoli 87–88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.
3 È considerata istituto ai sensi dell’articolo 43bis cpv. 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Cambiamento di giurisprudenza.104 citazioni
-
2Art. 8 cpv. 1 e 2 Cost36 citazioni
-
3Definizione della nozione di istituto nell'assicurazione per l'invalidità in relazione all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana8 citazioni
-
4Art. 43bis LAVS e 66bis OAVS6 citazioni
-
5Definizione di istituto4 citazioni
-
6Art. 42 cpv. 1 LAI: Accrediti per compiti assistenziali qualora la persona assistita sia al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
8 citazioni
-
2 citazioni28/05/2020 · 2 citazioni de
-
Prestazioni complementari all'AVS/AI (calcolo del diritto alle prestazioni)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.