Art. 80 LStrI
Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione
1 La carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.
1bis Nei casi di cui all’articolo 76 cpv. 1 lett. b n. 5, la carcerazione è ordinata dal Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione; se in virtù dell’articolo 46 cpv. 1bis terzo periodo LAsi il Cantone designato per eseguire l’allontanamento non è quello in cui è ubicato il centro, detto Cantone è competente anche per ordinare la carcerazione.
2 La legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria entro 96 ore nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l’articolo 77, la procedura di esame si svolge per scritto.
2bis Su richiesta dello straniero incarcerato, la legalità e l’adeguatezza della carcerazione secondo l’articolo 76 cpv. 1 lett. b n. 5 sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.
3 L’autorità giudiziaria può rinunciare all’udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall’ordine di carcerazione e l’interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l’udienza dev’essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l’ordine di carcerazione.
4 Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell’interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. Sono escluse la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.
5 Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall’esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese nel caso di carcerazione secondo l’articolo 75 e dopo due mesi nel caso di carcerazione secondo l’articolo 76.
6 La carcerazione ha termine se:
- a. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
- b. è stata accolta un’istanza di scarcerazione;
- c. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Ammissibilità della carcerazione cautelativa; partenza volontaria impossibile a seguito delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di coronavirus (Mali)121 citazioni
-
2Condizioni di carcerazione degli stranieri; accesso a Internet43 citazioni
-
3Art. 81 cpv. 2 LStrI (nella versione giusta il n. I della legge federale del 14 dicembre 2018 [Norme procedurali e sistemi d'informazione], in vigore dal 1° giugno 2019)43 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
265 citazioni
-
141 citazioni
-
Ausschaffungshaft gestützt auf Art. 76 AIG / Haftentlassung52 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.