Art. 2 OSiti
Definizioni
1 I siti inquinati sono siti il cui inquinamento proviene da rifiuti e la cui estensione è limitata. Essi comprendono:
- a. i siti di deposito: discariche chiuse o ancora in funzione e altri depositi di rifiuti; sono esclusi i siti nei quali è pervenuto esclusivamente materiale di scavo o di sgombero non inquinato;
- b. i siti aziendali: siti il cui carico proviene da impianti o stabilimenti chiusi oppure ancora in funzione e nei quali sono state utilizzate sostanze pericolose per l’ambiente;
- c. i siti di un incidente: siti inquinati a causa di un evento straordinario, ivi compreso un incidente tecnico.
2 I siti inquinati devono essere risanati se sono all’origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano.
3 I siti contaminati sono siti inquinati che devono essere risanati.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Risanamento di siti inquinati da rifiuti; immobile contenente amianto11 citazioni
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2Decisione incidentale impugnabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; obbligo di statuire entro un termine ragionevole secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost.; esecuzione da parte del Cantone delle indagini concernenti i s…10 citazioni
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3Catasto dei siti inquinati (CSI); sito di deposito0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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10 citazioni20/02/2017 · 10 citazioni de
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.