Art. 2 OSiti

Definizioni

1 I siti inquinati sono siti il cui inquinamento proviene da rifiuti e la cui estensione è limitata. Essi comprendono:
  1. a. i siti di deposito: discariche chiuse o ancora in funzione e altri depositi di rifiuti; sono esclusi i siti nei quali è pervenuto esclusivamente materiale di scavo o di sgombero non inquinato;
  2. b. i siti aziendali: siti il cui carico proviene da impianti o stabilimenti chiusi oppure ancora in funzione e nei quali sono state utilizzate sostanze pericolose per l’ambiente;
  3. c. i siti di un incidente: siti inquinati a causa di un evento straordinario, ivi compreso un incidente tecnico.
2 I siti inquinati devono essere risanati se sono all’origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano.
3 I siti contaminati sono siti inquinati che devono essere risanati.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Risanamento di siti inquinati da rifiuti; immobile contenente amianto
    · 04/11/2009 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Decisione incidentale impugnabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; obbligo di statuire entro un termine ragionevole secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost.; esecuzione da parte del Cantone delle indagini concernenti i s…
    · 07/06/2010 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Catasto dei siti inquinati (CSI); sito di deposito
    · 25/11/2021 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.