Art. 2 LAFE
Autorizzazione
1 Per l’acquisto di fondi, le persone all’estero devono chiedere un’autorizzazione all’autorità cantonale competente.
2 L’acquisto non necessita di autorizzazione se:
- a. il fondo serve come stabilimento permanente di un commercio, di un’industria o di un’altra impresa esercitata in forma commerciale, di un’azienda artigianale o di una libera professione;
- b. il fondo serve alla persona fisica acquirente quale abitazione principale nel luogo del suo domicilio legale ed effettivo; oppure c. sussiste un’eccezione giusta l’articolo 7.
3 Con l’acquisto di fondi di cui al cpv. 2 lett. a possono essere acquistate abitazioni, o superfici riservate all’uopo, in forza di norme sulla quota abitativa.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Mancanza di una base legale che permetta, a una persona all'estero, di acquistare senza autorizzazione un fondo sul quale devono essere costruiti degli alloggi per il personale; nozione di fondo che serve come stabilime…13 citazioni
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2Domanda per poter acquistare da una società immobiliare la proprietà di un immobile da adibire ad albergo ma da anni utilizzato come abitazione di vacanza; eccezione all'obbligo dell'autorizzazione; revoca dell'onere; p…5 citazioni
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3Limitazione delle abitazioni secondarie (art. 75b e 197 n. 9 Cost.); applicabilità immediata delle nuove disposizioni costituzionali dall'11 marzo 20123 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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16 citazioni
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Grundstückerwerb durch Personen im Ausland11 citazioni
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Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.