Art. 17 PP
Autorità penali delle contravvenzioni
1 La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative.
2 Le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o delitto sono perseguite e giudicate insieme con tale reato dal pubblico ministero e dal giudice.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 47 PP e art. 214 segg0 citazioni
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20 citazioni
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3Potere d'esame0 citazioni
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4Domanda d'informazioni0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni16/11/2005 · 2 citazioni de
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1 citazioni14/07/2010 · 1 citazioni de
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0 citazioni08/11/2010 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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