Art. 17 PP

Autorità penali delle contravvenzioni

1 La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative.
2 Le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o delitto sono perseguite e giudicate insieme con tale reato dal pubblico ministero e dal giudice.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 47 PP e art. 214 segg
    · 29/10/1999 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 06/08/1996 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Potere d'esame
    · 13/10/1994 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Domanda d'informazioni
    · 26/09/1994 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 16/11/2005 · 2 citazioni de
  • 14/07/2010 · 1 citazioni de
  • 08/11/2010 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.