Art. 94 Cost.
Principi dell’ordinamento economico
1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata.
4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Limitazione del n. dei fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (blocco del personale medico); ordinanza che l'introduce nel Cant…104 citazioni
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2Accordo in materia di assicurazione Svizzera-UE; libertà economica; ammissibilità di un'attività economica dello Stato in generale e dell'impresa di assicurazione cose cantonale di Glarona (Glarnersach) in particolare;…92 citazioni
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3Compatibilità di una zona turistica con la libertà economica78 citazioni
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4Libertà economica, autonomia comunale; monopolio d'affissione su suolo privato48 citazioni
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5Libertà economica; divieto della conclusione e della mediazione di accordi sul finanziamento di processi; legittimazione a ricorrere di una persona giuridica straniera in quanto prestatore di servizi47 citazioni
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6Divieto di acquisto, allevamento e soggiorno di cani potenzialmente molto pericolosi41 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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25 citazioni
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13 citazioni
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Kaminfegerkonzession10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.