Art. 8 LPP
Salario coordinato
1 Dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 26 460 sino a 90 720 franchi . Tale parte è detta salario coordinato.
2 Se ammonta a meno di 3780 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo.
3 Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO) oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l’articolo 329f CO, del congedo per l’altro genitore giusta gli articoli 329g e 329gbis CO, del congedo di assistenza giusta l’articolo 329i CO o del congedo di adozione giusta l’articolo 329j CO. L’assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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119 citazioni
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2Imputazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali al risarcimento danni del danneggiato (art. 42 e 43 vLAINF; art. 52 vLAI e art. 48ter segg. vLAVS; art. 16 e 72 segg5 citazioni
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3Garanzia delle prestazioni legali degli istituti di previdenza3 citazioni
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4Rigetto provvisorio dell'opposizione; nozione di riconoscimento di debito constatato con scrittura privata (art. 82 cpv. 1 LEF)3 citazioni
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5Art. 23, 24 e 46 cpv. 1 e 2 LPP: Assicurazione obbligatoria presso più istituti di previdenza2 citazioni
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6Art. 24 cpv. 1 OPP 2: Calcolo del sovrindennizzo2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.