Art. 69 LFus

1 Le società iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e le imprese individuali iscritte nel registro di commercio possono trasferire l’intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico di diritto privato. Il capitolo 3 (Scissione di società) si applica se ai soci della società trasferente sono attribuiti quote sociali o diritti societari della società assuntrice.
2 Sono fatte salve le disposizioni legali e statutarie relative alla protezione del capitale e alla liquidazione.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Successione fiscale parziale in ambito di imposta sul valore aggiunto in caso di trasferimento di una parte di patrimonio ai sensi della legge sulla fusione
    · 21/02/2020 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esigenza di un esercizio per una ristrutturazione fiscalmente neutra
    · 24/05/2016 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Qualità di accusatore privato di una persona giuridica (in seguito a successione in diritto dopo fusione)
    · 20/10/2014 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Fusione agevolata; rapporti di partecipazione indiretti
    · 16/08/2022 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.