Art. 69 LFus
1 Le società iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e le imprese individuali iscritte nel registro di commercio possono trasferire l’intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico di diritto privato. Il capitolo 3 (Scissione di società) si applica se ai soci della società trasferente sono attribuiti quote sociali o diritti societari della società assuntrice.
2 Sono fatte salve le disposizioni legali e statutarie relative alla protezione del capitale e alla liquidazione.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Successione fiscale parziale in ambito di imposta sul valore aggiunto in caso di trasferimento di una parte di patrimonio ai sensi della legge sulla fusione4 citazioni
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2Esigenza di un esercizio per una ristrutturazione fiscalmente neutra3 citazioni
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3Qualità di accusatore privato di una persona giuridica (in seguito a successione in diritto dopo fusione)1 citazioni
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4Fusione agevolata; rapporti di partecipazione indiretti0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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Direkte Bundessteuer 20094 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.