Art. 7 LFus

Salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari

1 I soci della società trasferente hanno diritto a quote sociali o a diritti societari in seno alla società assuntrice che corrispondano alle quote o ai diritti che detenevano in precedenza, tenuto conto dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione, della ripartizione dei diritti di voto e di ogni altra circostanza rilevante.
2 Nell’ambito della determinazione del rapporto di scambio delle quote, può essere previsto un conguaglio che non deve eccedere un decimo del valore reale delle quote attribuite.
3 In caso di assunzione della loro società da parte di una società di capitali, i soci senza quote hanno diritto almeno a una quota.
4 La società assuntrice deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto per le quote senza diritto di voto della società trasferente.
5 La società assuntrice deve attribuire diritti equivalenti o versare un’indennità adeguata per i diritti speciali della società trasferente connessi a quote sociali o a diritti societari.
6 La società assuntrice deve attribuire diritti equivalenti ai titolari di buoni di godimento della società trasferente oppure acquisire tali buoni al loro valore reale al momento della conclusione del contratto di fusione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fusione; azione tendente al controllo delle quote sociali e dei diritti societari; ripartizione delle spese
    · 15/09/2009 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Fusione agevolata; rapporti di partecipazione indiretti
    · 16/08/2022 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.