Art. 19 LFLP
Disavanzo tecnico
1 In caso di libero passaggio, gli istituti di previdenza non possono dedurre il disavanzo tecnico dalla prestazione d’uscita.
2 Il disavanzo tecnico può essere dedotto in caso di liquidazione parziale o totale. Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale possono dedurre tale disavanzo soltanto nella misura in cui un grado di copertura iniziale ai sensi dell’articolo 72a cpv. 1 lett. b LPP non sia più raggiunto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Ammontare della prestazione d'uscita; deduzione dei disavanzi tecnici; nozione dei fondi liberi e della copertura insufficiente18 citazioni
-
2Scioglimento del contratto di affiliazione alla previdenza professionale stipulato tra la datrice di lavoro e la fondazione collettiva10 citazioni
-
3Liquidazione (parziale) ed esigibilità della prestazione d'uscita6 citazioni
-
4Procedura in caso di liquidazione parziale5 citazioni
-
5Art. 2 cpv. 1, art. 19 e 23 cpv. 4 lett. c LFLP: cambiamento di istituto previdenziale5 citazioni
-
6Convenzioni OIL n. 98, 150 e 154; legge vallesana del 12 ottobre 2006 sugli istituti statali di previdenza (LIEP); controllo astratto delle norme; forza derogatoria del diritto federale3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Berufliche Vorsorge (Austrittsleistung)3 citazioni
-
2 citazioni
-
1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.