Art. 7 LPar
Azioni e ricorsi delle organizzazioni
1 Le organizzazioni che esistono da almeno due anni e, secondo gli statuti, promuovono l’uguaglianza fra donna e uomo oppure tutelano gli interessi dei lavoratori possono, a proprio nome, far accertare in giudizio una discriminazione se l’esito della procedura avrà verosimilmente ripercussioni su un gran n. di rapporti di lavoro. Prima di avviare la procedura di conciliazione o di intentare un’azione, tali organizzazioni danno al datore di lavoro l’opportunità di prendere posizione.
2 Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti le azioni e i ricorsi individuali.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Retribuzione dei docenti di scuola dell'infanzia zurighesi; art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost., art. 3 della legge sulla parità dei sessi11 citazioni
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2Discriminazione fondata sul sesso; criteri di valutazione di un posto di lavoro; attribuzione a classi di salario inferiori; presa in considerazione di fattori congiunturali o inerenti al mercato del lavoro; regole di t…8 citazioni
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3Interruzione della prescrizione del diritto ad una rimunerazione non discriminatoria4 citazioni
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4Parità salariale fra uomo e donna in un caso concreto2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Öffentliches Personalrecht (Lohngleichheit Mann und Frau)4 citazioni
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Öffentliches Personalrecht (Lohngleichheit Mann und Frau, Besoldung)4 citazioni
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Lohndiskriminierung4 citazioni
Ultime sentenze del TF
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