Art. 6 LPAc
Principio
1 È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.
2 È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l’acqua.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Approvazione dei piani della nuova linea FFS Mattstetten-Rothrist ("Ferrovia 2000")9 citazioni
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2Diritto della protezione delle acque e legislazione sulla pesca; ammissibilità d'immettere veleni nelle acque per combattere gamberi non indigeni (gamberi rossi di palude)6 citazioni
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3Protezione delle acque dall'inquinamento1 citazioni
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4Protezione delle acque dall'inquinamento1 citazioni
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5Protezione delle acque dall'inquinamento0 citazioni
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6Ricorso di diritto amministrativo in materia di protezione delle acque, art. 14 LPA. 1. Il ricorso è ammesso contro le decisioni incidentali con cui una questione è trattata prima dell'esame di merito, e decisa definiti…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni15/06/2009 · 15 citazioni de
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Gewässerschutz15 citazioni
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landwirtschaftlicher Gewässerschutz: Anforderungen an eine Kälber-Iglu-Anlage10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.