Art. 6 LPAc

Principio

1 È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.
2 È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l’acqua.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Approvazione dei piani della nuova linea FFS Mattstetten-Rothrist ("Ferrovia 2000")
    · 25/10/1995 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto della protezione delle acque e legislazione sulla pesca; ammissibilità d'immettere veleni nelle acque per combattere gamberi non indigeni (gamberi rossi di palude)
    · 11/12/1998 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Protezione delle acque dall'inquinamento
    · 16/12/1970 · 1 citazioni
  4. 4
    Protezione delle acque dall'inquinamento
    · 19/06/1964 · 1 citazioni
  5. 5
    Protezione delle acque dall'inquinamento
    · 26/03/1971 · 0 citazioni
  6. 6
    Ricorso di diritto amministrativo in materia di protezione delle acque, art. 14 LPA. 1. Il ricorso è ammesso contro le decisioni incidentali con cui una questione è trattata prima dell'esame di merito, e decisa definiti…
    · 18/02/1966 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 15/06/2009 · 15 citazioni de
  • Gewässerschutz
    · 09/04/2008 · 15 citazioni de Riassunto
  • landwirtschaftlicher Gewässerschutz: Anforderungen an eine Kälber-Iglu-Anlage
    · 15/06/2015 · 10 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.