Art. 189 LDIP

1 Il lodo è prolato secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti.
2 In mancanza di un tale pattuizione, il lodo è emesso a maggioranza di voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale. È steso per scritto, motivato, datato e firmato. La firma del presidente è sufficiente.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Arbitrato internazionale; decisione suscettiva di un ricorso; controllo da parte del Tribunale federale
    · 12/05/2023 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Giurisdizione arbitrale internazionale; art. 77 LTF; art. 190 cpv. 2 LDIP
    · 22/01/2008 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 21/08/1990 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    Lodi arbitrali impugnabili nel senso dell'art. 190 LDIP in relazione con l'art. 77 cpv. 1 LTF
    · 10/11/2010 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Interpretazione e rettifica, ordine pubblico procedurale, diritto di essere sentito
    · 25/03/2024 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Diritto internazionale privato; rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di un lodo arbitrale (art. 80 cpv. 1 LEF, art. 1 cpv. 1 lett. e, art. 189 e 190 LDIP)
    · 09/12/2003 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Internationales Schiedsgericht
    · 10/11/2010 · 1 citazioni de
  • Internationales Schiedsgericht; Zuständigkeit; rechtliches Gehör
    · 22/01/2008 · 1 citazioni de
  • Internationales Schiedsgericht; Zuständigkeit; rechtliches Gehör
    · 22/01/2008 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.