Art. 189 LDIP
1 Il lodo è prolato secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti.
2 In mancanza di un tale pattuizione, il lodo è emesso a maggioranza di voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale. È steso per scritto, motivato, datato e firmato. La firma del presidente è sufficiente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Arbitrato internazionale; decisione suscettiva di un ricorso; controllo da parte del Tribunale federale3 citazioni
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2Giurisdizione arbitrale internazionale; art. 77 LTF; art. 190 cpv. 2 LDIP3 citazioni
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33 citazioni
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4Lodi arbitrali impugnabili nel senso dell'art. 190 LDIP in relazione con l'art. 77 cpv. 1 LTF1 citazioni
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5Interpretazione e rettifica, ordine pubblico procedurale, diritto di essere sentito0 citazioni
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6Diritto internazionale privato; rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di un lodo arbitrale (art. 80 cpv. 1 LEF, art. 1 cpv. 1 lett. e, art. 189 e 190 LDIP)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Internationales Schiedsgericht1 citazioni
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Internationales Schiedsgericht; Zuständigkeit; rechtliches Gehör1 citazioni
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Internationales Schiedsgericht; Zuständigkeit; rechtliches Gehör1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.