Art. 80m AIMP
Notificazione di decisioni
1 L’autorità d’esecuzione e l’autorità di ricorso notificano le loro decisioni:
- a. all’avente diritto abitante in Svizzera;
- b. all’avente diritto residente all’estero, se ha eletto domicilio in Svizzera.
2 Il diritto alla notificazione si estingue allorché la decisione di chiusura del procedimento d’assistenza giudiziaria diventa esecutiva.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, art. 80m AIMP e art. 80n AIMP; art. 16 cpv. 3 LTAGSU61 citazioni
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2Violazione di elementari principi procedurali nel procedimento svizzero; obbligo di motivazione ed esame preliminare della censura7 citazioni
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3Assistenza amministrativa all'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio delle cartevalori2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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21 citazioni08/05/2007 · 21 citazioni de
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die USA - B 128 51919 citazioni
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15 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.