Art. 80m AIMP

Notificazione di decisioni

1 L’autorità d’esecuzione e l’autorità di ricorso notificano le loro decisioni:
  1. a. all’avente diritto abitante in Svizzera;
  2. b. all’avente diritto residente all’estero, se ha eletto domicilio in Svizzera.
2 Il diritto alla notificazione si estingue allorché la decisione di chiusura del procedimento d’assistenza giudiziaria diventa esecutiva.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, art. 80m AIMP e art. 80n AIMP; art. 16 cpv. 3 LTAGSU
    · 19/02/1998 · 61 citazioni Riassunto
  2. 2
    Violazione di elementari principi procedurali nel procedimento svizzero; obbligo di motivazione ed esame preliminare della censura
    · 14/12/2018 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Assistenza amministrativa all'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio delle cartevalori
    · 29/10/1998 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.