Art. 25 LAI
Contributi alle assicurazioni sociali
1 Sulle indennità giornaliere sono pagati contributi:
- a. all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
- b. all’assicurazione per l’invalidità;
- c. all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;
- d. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.
2 La metà dei contributi è a carico dell’assicurato, l’altra metà dell’assicurazione per l’invalidità. L’assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l’articolo 18 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura.
3 Il Consiglio federale può esentare dai contributi determinate categorie di persone e prevedere che non siano pagati contributi sulle indennità giornaliere accordate solo per brevi periodi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Salario determinante nel caso d'indennità giornaliere dell'assicurazione militare3 citazioni
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2Art. 4 cpv. 2 in relazione con l'art. 29 cpv. 2 e l'art. 22 LAI: Priorità dell'integrazione sulla rendita2 citazioni
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3Per ammettere attività lucrativa di certa importanza economica svolta prima dell'insorgenza dell'invalidità, presupposto per il diritto a riformazione professionale, devono pertanto anche in questa ipotesi essere adempi…2 citazioni
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4Garanzia del beneficio acquisito1 citazioni
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5Indennità giornaliere durante i provvedimenti di integrazione0 citazioni
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60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro la disoccupazione (indennità di disoccupazione)2 citazioni
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1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.