Art. 86 LAI
Entrata in vigore ed esecuzione
1 Il Consiglio federale stabilisce l’entrata in vigore. Esso è autorizzato a prendere tutte le misure per l’attuazione tempestiva dell’assicurazione.
2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le necessarie disposizioni. Può delegare la competenza di emanare tali disposizioni all’UFAS. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1960 Art. 27 cpv. 1 e 2, 53 a 59, 60 cpv. 2, 62, 64, 66,67 cpv. 1, 81, 84: 15 ottobre 1959
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1La procedura è disciplinata dagli art. 69 a 77 OAI e dall'ordinamento cantonale. - L'audizione dell'assicurato o del suo rappresentante prima della prospettata liquidazione del caso ai sensi dell'art. 73bis cpv. 1 OAI v…18 citazioni
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2Indennità giornaliere durante i provvedimenti di integrazione2 citazioni
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3Nuova richiesta di provvedimenti d'integrazione; verosimiglianza di una notevole modifica delle circostanze di fatto0 citazioni
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4Prova dell'invalidità dei pensionati0 citazioni
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5Domanda di ricusazione0 citazioni
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6Art. 4 Cost., art. 86 cpv. 2 LAI, art. 73bis OAI, art. 4, 29, 30, 54 e 58 PA: Audizione dell'assicurato da parte della commissione dell'assicurazione per l'invalidità prima della resa di una decisione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Empfehlung der Datenschutzbeauftragten2 citazioniVWBES.2017.68· 10/07/2017 · 2 citazioni de
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Empfehlung der Datenschutzbeauftragten2 citazioniVWBES.2017.69· 10/07/2017 · 2 citazioni de
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Empfehlung der Datenschutzbeauftragten2 citazioniVWBES.2017.66· 10/07/2017 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.