Art. 38 LAMal
Medici e altri fornitori di prestazioni: vigilanza
1 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sui fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 cpv. 2 lettere a–g, m e n.
2 L’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie a garantire l’osservanza delle condizioni d’autorizzazione di cui agli articoli 36a e 37. In caso di inosservanza delle condizioni d’autorizzazione, può pronunciare le seguenti misure:
- a. un’ammonizione;
- b. una multa fino a 20 000 franchi;
- c. il ritiro dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l’intero campo d’attività o per una parte di esso per al massimo un anno (ritiro temporaneo);
- d. il ritiro definitivo dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l’intero campo d’attività o per una parte di esso.
3 In casi debitamente motivati gli assicuratori possono chiedere all’autorità di vigilanza il ritiro dell’autorizzazione. L’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cure a domicilio15 citazioni
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2Diritto alla sostituzione della prestazione11 citazioni
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3Art. 89 cpv. 1 LAMal: Competenza del tribunale arbitrale9 citazioni
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5Art. 46 cpv. 1 OAMal in relazione con gli art. 25 cpv. 1 e 2 lett. a, 35 cpv. 2 lett. e nonché 38 LAMal: mancato riconoscimento quali fornitori di prestazioni degli psicoterapeuti non medici esercitanti la loro professi…8 citazioni
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6Frequenza delle sedute4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VG.2017.000475 citazioni31/08/2017 · 5 citazioni de
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5 citazioni04/05/2017 · 5 citazioni de
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4 citazioni14/01/2020 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.