Art. 49 OAMal
Infermieri
1 Gli infermieri sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
- a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di infermiere concessa conformemente all’articolo 11 LPSan o riconosciuta conformemente all’articolo 34 cpv. 1 LPSan;
- b. avere esercitato per due anni un’attività pratica: 1. presso un infermiere autorizzato ai sensi della presente ordinanza, 2. in un ospedale o in una casa di cura, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o 3. all’interno di un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al n. di infermieri autorizzati (art. 55b LAMal).
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Cure a domicilio35 citazioni
-
2Art. 7 OPre: Cure extraospedaliere per persone affette da malattie psichiche31 citazioni
-
3Cura a domicilio16 citazioni
-
4Diritto alla sostituzione della prestazione6 citazioni
-
5Finanziamento residuo dei costi delle cure3 citazioni
-
6Tariffa applicabile per le prestazioni Spitex fornite a persone che necessitano di cure in una struttura ospedaliera (che non è una casa di cura riconosciuta)2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
25 citazioni
-
Assicurazione sanitaria10 citazioni
-
Assicurazione malattia (cure mediche; economicità del trattamento)8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.