Art. 37a LNA
1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.
2 Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr .
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concessione quadro per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo2 citazioni
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2Rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di un piano supplementare destinato allo stazionamento di veicoli all'aeroporto di Zurigo2 citazioni
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3Determinazione delle spese processuali e delle ripetibili nella procedura di approvazione dei piani; art. 63 cpv. 1 e art. 64 cpv. 3 PA0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verbot zur Erteilung von Bewilligungen zur Landung von Helikoptern und Durchführung von Helikopterrundflügen3 citazioni
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2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.