Art. 73 CPM
1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona, danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale. 1bis. Chiunque per negligenza danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, è punito con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 129 cpv. 1 CP, esposizione a pericolo della vita altrui. 1. Pericolo di morte imminente (consid. 2). 2. Nozione dell'atto commesso scientemente (consid. 3). a) la volontà è pure necessaria, b) il dolo eventuale non…3 citazioni
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21 citazioni
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3Condizioni dell'internamento e rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il trattamento ambulatorio0 citazioni
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41. Art. 221 CPM, 264 PPF0 citazioni
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5Art. 113 CP, omicidio passionale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni05/07/2004 · 3 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
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