Art. 73 CPM

1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona, danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale. 1bis. Chiunque per negligenza danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, è punito con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 129 cpv. 1 CP, esposizione a pericolo della vita altrui. 1. Pericolo di morte imminente (consid. 2). 2. Nozione dell'atto commesso scientemente (consid. 3). a) la volontà è pure necessaria, b) il dolo eventuale non…
    · 08/03/1968 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Omicidio colposo (art. 117 CP) e violazione di prescrizioni di servizio (art. 72 e art. 73 CPM)
    · 21/01/1977 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Condizioni dell'internamento e rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il trattamento ambulatorio
    · 02/09/1997 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    1. Art. 221 CPM, 264 PPF
    · 08/03/1966 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 113 CP, omicidio passionale
    · 20/03/1956 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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