Art. 81 CPM

1 È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intenzione di rifiutare il servizio militare:
  1. a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; abis. non dà seguito a una convocazione ufficiale di cui all’articolo 26 LM ;
  2. b. non si presenta a un servizio al quale è convocato;
  3. c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
  4. d. non vi ritorna dopo un’assenza giustificata;
  5. e. disobbedisce, dopo l’entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.
1bis In caso di reati secondo il cpv. 1, la pena pecuniaria o l’esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pronunciata anche l’esclusione dall’esercito secondo l’articolo 49.
2 In servizio attivo la pena è una pena detentiva o pecuniaria.
3 Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d’ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all’articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell’ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l’esclusione dall’esercito.
4 Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d’istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest’ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d’istruzione rifiutato e si svolge nell’ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.
5 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l’esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4.
6 È fatto salvo l’articolo 84.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 84 LF sulla protezione civile
    · 26/09/1986 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Conferma della giurisprudenza)
    · 20/05/1998 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario allorquando il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per cause inerenti la sua persona
    · 28/08/1996 · 0 citazioni
  4. 4
    Esenzione dalla tassa militare
    · 11/08/1995 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 24/01/1992 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Provocazione alla violazione degli obblighi militari. 1. Definizione della provocazione al rifiuto di servire (consid. 3 a e b). 2. Intenzione (consid. 4 b).
    · 14/05/1971 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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