Art. 81 CPM
1 È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intenzione di rifiutare il servizio militare:
- a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; abis. non dà seguito a una convocazione ufficiale di cui all’articolo 26 LM ;
- b. non si presenta a un servizio al quale è convocato;
- c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
- d. non vi ritorna dopo un’assenza giustificata;
- e. disobbedisce, dopo l’entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.
1bis In caso di reati secondo il cpv. 1, la pena pecuniaria o l’esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pronunciata anche l’esclusione dall’esercito secondo l’articolo 49.
2 In servizio attivo la pena è una pena detentiva o pecuniaria.
3 Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d’ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all’articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell’ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l’esclusione dall’esercito.
4 Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d’istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest’ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d’istruzione rifiutato e si svolge nell’ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.
5 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l’esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4.
6 È fatto salvo l’articolo 84.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 84 LF sulla protezione civile1 citazioni
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2Conferma della giurisprudenza)0 citazioni
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3Obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario allorquando il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per cause inerenti la sua persona0 citazioni
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4Esenzione dalla tassa militare0 citazioni
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50 citazioni
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6Provocazione alla violazione degli obblighi militari. 1. Definizione della provocazione al rifiuto di servire (consid. 3 a e b). 2. Intenzione (consid. 4 b).0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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