Art. 25 LAM
Economicità della cura
1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d’accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l’obiettivo della cura.
2 L’assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 4). - L'indennizzo di una menomazione dell'invalidità secondo l'art. 25 cpv. 1 LAM è da eseguire in funzione di un tasso d'indennizzazione medio dell'85% e di un guadagno medio di fr. 12'000.-- conformemente all…27 citazioni
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2Art. 25 cpv. 1, art. 26 cpv. 1 LAM: Revisione di una rendita per menomazione dell'integrità. - Calcolo della menomazione dell'integrità (consid. 1a). - Principi applicabili alla revisione della rendita per menomazione d…26 citazioni
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3Consid. 3a). - Il pregiudizio all'integrità personale si determina secondo le conseguenze del danno alla salute sulle funzioni vitali primarie (consid. 3a/bb/aaa). - Il grado di menomazione dell'integrità può superare i…19 citazioni
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4Art. 25 LAM: Menomazione dell'integrità14 citazioni
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5Art. 25 cpv. 1 LAM. - Conferma della giurisprudenza giusta [DTF 112 V 376](mcp.opencaselaw.ch/.../bge_112 V 376) e [DTF 112 V 387](mcp.opencaselaw.ch/.../bge_112 V 387) (consid. 4). -…8 citazioni
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6Art. 23 cpv. 1 e art. 25 LAM3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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