Art. 23c LPN
1 Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri.
2 I Cantoni provvedono al concretamento e all’esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a cpv. 3 e 18c si applicano per analogia.
3 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione.
4 In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.
5 L’importo delle indennità è determinato in funzione dell’efficacia dei provvedimenti.
6 Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tratto mancante dell'autostrada dell'Oberland zurighese; perizia obbligatoria da parte della CFNP (art. 7 cpv. 2 LPN)27 citazioni
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2Costruzioni nelle zone palustri, perizia obbligatoria nel caso di una possibile alterazione di un oggetto iscritto nell'inventario ISOS16 citazioni
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3Delimitazione della zona palustre n° 268 "Grimsel" (art. 78 cpv. 5 Cost.; art. 23b LPN)3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni
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Baute ausserhalb der Bauzone (Moorlandschaft)4 citazioni
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Fissazione del progetto stradale3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.