Art. 17 LAV

1 Se il reato è commesso all’estero, hanno diritto a un aiuto conformemente al presente capitolo:
  1. a. la vittima, se era domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda;
  2. b. i congiunti della vittima, se erano anch’essi domiciliati in Svizzera al momento del reato e al momento in cui hanno depositato la domanda.
2 L’aiuto è accordato solo se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Applicazione per analogia delle norme del diritto civile; portata dell'art. 13 cpv. 2 LAV per il calcolo dell'importo dovuto a titolo di riparazione morale; eccessiva importanza data alla colpa concorrente della vittima…
    · 22/02/1997 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    Riparazione morale e indennizzo
    · 30/05/1996 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 06/04/1995 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Nozione di domicilio nel diritto di aiuto alle vittime di reati
    · 25/01/2011 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.