Art. 17 LAV
1 Se il reato è commesso all’estero, hanno diritto a un aiuto conformemente al presente capitolo:
- a. la vittima, se era domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda;
- b. i congiunti della vittima, se erano anch’essi domiciliati in Svizzera al momento del reato e al momento in cui hanno depositato la domanda.
2 L’aiuto è accordato solo se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Applicazione per analogia delle norme del diritto civile; portata dell'art. 13 cpv. 2 LAV per il calcolo dell'importo dovuto a titolo di riparazione morale; eccessiva importanza data alla colpa concorrente della vittima…14 citazioni
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2Riparazione morale e indennizzo10 citazioni
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32 citazioni
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4Nozione di domicilio nel diritto di aiuto alle vittime di reati1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.