Art. 181 CO

Assunzione di un patrimonio o di una azienda

1 Chi assume un patrimonio od un’azienda con l’attivo ed il passivo, rimane senz’altro obbligato verso i creditori per i debiti inerenti, tosto che l’assunzione sia stata comunicata ai creditori dall’assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli.
2 Il debitore precedente rimane tuttavia obbligato solidalmente col nuovo debitore per altri tre anni, i quali cominciano a decorrere, per i debiti scaduti, dal giorno della comunicazione o della pubblicazione e, per quelli non scaduti, dal giorno della scadenza.
3 Questa assunzione di debiti ha del resto gli stessi effetti come quella di un singolo debito.
4 L’assunzione del patrimonio o dell’azienda di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni o imprese individuali iscritte nel registro di commercio è retta dalle disposizioni della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 79_II_289
    29/04/1953 · 13 citazioni
  2. 2
    DTF 60_II_100
    01/01/1934 · 10 citazioni
  3. 3
    Assunzione, da parte di una società anonima, di una ditta individuale con l'attivo e il passivo
    · 29/11/2002 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 28/05/1993 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 75_II_302
    01/01/1949 · 7 citazioni
  6. 6
    Assunzione, da parte di una società anonima, degli attivi e passivi di una società in accomandita che si era portata garante verso una banca mediante fideiussione
    · 07/08/2000 · 5 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 29/10/2008 · 7 citazioni de
  • VB.2022.00581
    27/03/2024 · 2 citazioni de
  • Previdenza professionale
    · 05/03/2012 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.