Art. 181 CO
Assunzione di un patrimonio o di una azienda
1 Chi assume un patrimonio od un’azienda con l’attivo ed il passivo, rimane senz’altro obbligato verso i creditori per i debiti inerenti, tosto che l’assunzione sia stata comunicata ai creditori dall’assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli.
2 Il debitore precedente rimane tuttavia obbligato solidalmente col nuovo debitore per altri tre anni, i quali cominciano a decorrere, per i debiti scaduti, dal giorno della comunicazione o della pubblicazione e, per quelli non scaduti, dal giorno della scadenza.
3 Questa assunzione di debiti ha del resto gli stessi effetti come quella di un singolo debito.
4 L’assunzione del patrimonio o dell’azienda di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni o imprese individuali iscritte nel registro di commercio è retta dalle disposizioni della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 79_II_28913 citazioni29/04/1953 · 13 citazioni
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2DTF 60_II_10010 citazioni01/01/1934 · 10 citazioni
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3Assunzione, da parte di una società anonima, di una ditta individuale con l'attivo e il passivo8 citazioni
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47 citazioni
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5DTF 75_II_3027 citazioni01/01/1949 · 7 citazioni
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6Assunzione, da parte di una società anonima, degli attivi e passivi di una società in accomandita che si era portata garante verso una banca mediante fideiussione5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni29/10/2008 · 7 citazioni de
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VB.2022.005812 citazioni27/03/2024 · 2 citazioni de
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Previdenza professionale2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.