Art. 195 CO
1 Quando l’evizione è totale, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere: 1. la restituzione del prezzo già pagato e degli interessi, salvo deduzione dei frutti percetti o che avrebbe negletto di percepire e degli altri profitti; 2. il rimborso delle spese fatte per la cosa in quanto non lo possa ottenere dal terzo; 3. il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali causate dal processo, eccetto quelle che si sarebbero evitate con la denuncia della lite; 4. il risarcimento d’ogni altro danno direttamente cagionato dall’evizione.
2 Il venditore è tenuto a risarcire ogni altro danno, in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto di compravendita; risoluzione; risarcimento del danno; art. 208 cpv. 2 e 3 CO0 citazioni
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20 citazioni
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3DTF 60_II_270 citazioni01/01/1934 · 0 citazioni
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4DTF 57_II_4030 citazioni01/01/1931 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kaufvertrag; Mängel; unmittelbarer Schaden1 citazioni
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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