Art. 195 CO

1 Quando l’evizione è totale, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere: 1. la restituzione del prezzo già pagato e degli interessi, salvo deduzione dei frutti percetti o che avrebbe negletto di percepire e degli altri profitti; 2. il rimborso delle spese fatte per la cosa in quanto non lo possa ottenere dal terzo; 3. il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali causate dal processo, eccetto quelle che si sarebbero evitate con la denuncia della lite; 4. il risarcimento d’ogni altro danno direttamente cagionato dall’evizione.
2 Il venditore è tenuto a risarcire ogni altro danno, in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contratto di compravendita; risoluzione; risarcimento del danno; art. 208 cpv. 2 e 3 CO
    · 28/11/2006 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 20/02/1961 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 60_II_27
    01/01/1934 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 57_II_403
    01/01/1931 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.