Art. 257e CO
1 Se il conduttore di locali d’abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore.
2 Per la locazione di locali d’abitazione, il locatore non può pretendere una garanzia che superi l’equivalente di tre pigioni mensili.
3 La banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o sulla base di un precetto esecutivo o di una sentenza passati in giudicato. Se entro un anno dalla fine della locazione il locatore non ha fatto valere giuridicamente diritto alcuno contro il conduttore, questi può pretendere dalla banca che la garanzia gli sia devoluta.
4 I Cantoni possono emanare disposizioni complementari.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Garanzie prestate dal conduttore in caso di alienazione della cosa locata (art. 257e e 261 CO); impossibilità di compensare il credito nell'ambito del fallimento (art. 213 LEF)10 citazioni
-
2Eccezione del beneficium excussionis realis fondata su una garanzia prestata dal conduttore in virtù dell'art. 257e CO (art. 41 cpv. 1bis LEF)8 citazioni
-
3Rigetto provvisorio dell'opposizione; mezzi liberatori; garanzie prestate dal conduttore0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
2 citazioni18/05/2004 · 2 citazioni de
-
Ausweisung und Vollstreckung1 citazioniZKBES.2017.124· 25/08/2017 · 1 citazioni de
-
Garantie; Verrechnung1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.