Art. 323 CO

Termini

1 In quanto un più breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d’uso né stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.
2 In quanto un più breve termine non sia stato convenuto o non sia d’uso, la provvigione è pagata alla fine di ogni mese; se, però, l’esecuzione di taluni affari esige più di mezzo anno, la scadenza della provvigione per questi affari può essere differita mediante accordo scritto.
3 La partecipazione al risultato dell’esercizio è pagata non appena il risultato è accertato, ma al più tardi sei mesi dopo la fine dell’esercizio annuale.
4 Proporzionalmente al lavoro già eseguito, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore nel bisogno le anticipazioni che può ragionevolmente fargli.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consid. 9).
    · 24/05/1994 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Violazione delle prescrizioni di un contratto collettivo di lavoro
    · 07/10/1970 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 03/03/1959 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • PB.2002.00030
    26/02/2003 · 3 citazioni de
  • PB.2004.00021
    03/11/2004 · 2 citazioni de
  • · 23/01/2025 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.