Art. 348b CO
1 A meno che un accordo scritto non disponga diversamente, il commesso viaggiatore ha soltanto la facoltà di trattare affari.
2 Se il commesso viaggiatore ha la facoltà di concludere affari, i suoi poteri si estendono a tutti gli atti giuridici normalmente inerenti all’esecuzione degli affari stessi; tuttavia egli non può, senza autorizzazione speciale, accettare pagamenti né accordare dilazioni.
3 È riservato l’articolo 34 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rappresentanza; protezione della buona fede di un terzo (art. 33 cpv. 3 CO)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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