Art. 407 CO
Lettera di credito
1 La lett. di credito, con la quale viene incaricato il destinatario, con o senza fissazione d’un limite massimo, di pagare ad una determinata persona le somme da essa richieste, soggiace alle regole che valgono pel mandato e per l’assegno.
2 Se non fu fissato un massimo, il destinatario, ove siano fatte delle domande evidentemente non conformi alla posizione degli interessati, deve avvisarne l’accreditante e sospenderne il pagamento, finché non abbia avuto sue istruzioni.
3 Il mandato contenuto nella lett. di credito non si considera accettato, se non quando l’accettazione indichi espressamente una somma determinata.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Credito documentale a pagamento differito2 citazioni
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2Possibilità di sequestrare documenti indicati in un credito, in occasione di una compravendita internazionale mediante credito documentario. 1. Ove siano presentati alla banca corrispondente documenti indicati in un cre…0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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