Art. 407 CO

Lettera di credito

1 La lett. di credito, con la quale viene incaricato il destinatario, con o senza fissazione d’un limite massimo, di pagare ad una determinata persona le somme da essa richieste, soggiace alle regole che valgono pel mandato e per l’assegno.
2 Se non fu fissato un massimo, il destinatario, ove siano fatte delle domande evidentemente non conformi alla posizione degli interessati, deve avvisarne l’accreditante e sospenderne il pagamento, finché non abbia avuto sue istruzioni.
3 Il mandato contenuto nella lett. di credito non si considera accettato, se non quando l’accettazione indichi espressamente una somma determinata.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Credito documentale a pagamento differito
    · 11/06/1974 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Possibilità di sequestrare documenti indicati in un credito, in occasione di una compravendita internazionale mediante credito documentario. 1. Ove siano presentati alla banca corrispondente documenti indicati in un cre…
    · 05/02/1987 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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