Art. 511 CO
1 Se la fideiussione fu stipulata a tempo indeterminato e il debito principale è scaduto, il fideiussore può pretendere che il creditore, entro il termine di quattro settimane, faccia valere in via giuridica il suo credito contro il debitore principale, inizi la realizzazione dei pegni ancora esistenti e prosegua gli atti senza rilevante interruzione, sempreché il perseguimento del fideiussore sia subordinato a tali condizioni.
2 Quando si tratti di un debito, la cui scadenza possa essere determinata dalla disdetta del creditore, il fideiussore, un anno dopo prestata la fideiussione, può pretendere che il creditore dia la disdetta e, giunta la scadenza, proceda come nel cpv. precedente.
3 Se il creditore non acconsente a tale richiesta, il fideiussore rimane liberato.
Le sentenze di principio 2
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1Società anonima, le cui azioni sono in mano d'un solo azionista; fideiussione0 citazioni
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2DTF 30_II_1600 citazioni26/03/1904 · 0 citazioni
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