Art. 629 CO

1 La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.
2 In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che: 1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte; 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d’e missione; 3. al momento della firma dell’atto costitutivo i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto; 4. non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
3 Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, l’atto pubblico deve indicare i corsi di conversione applicati.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 53_II_250
    01/01/1927 · 1 citazioni
  2. 2
    DTF 41_II_610
    01/01/1915 · 1 citazioni
  3. 3
    DTF 60_II_313
    18/09/1934 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 54_II_19
    01/01/1928 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 51_II_412
    05/10/1925 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 35_II_303
    04/06/1909 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.