Art. 629 CO
1 La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.
2 In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che: 1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte; 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d’e missione; 3. al momento della firma dell’atto costitutivo i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto; 4. non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
3 Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, l’atto pubblico deve indicare i corsi di conversione applicati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 53_II_2501 citazioni01/01/1927 · 1 citazioni
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2DTF 41_II_6101 citazioni01/01/1915 · 1 citazioni
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3DTF 60_II_3130 citazioni18/09/1934 · 0 citazioni
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4DTF 54_II_190 citazioni01/01/1928 · 0 citazioni
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5DTF 51_II_4120 citazioni05/10/1925 · 0 citazioni
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6DTF 35_II_3030 citazioni04/06/1909 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni19/06/2002 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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