Art. 636 CO

Vantaggi speciali

Qualora, al momento della costituzione della società, siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori o di altre persone, lo statuto deve indicare i nomi dei beneficiari, nonché il contenuto e il valore di siffatti vantaggi.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Società anonima, art. 628 e 636 CO
    · 24/09/1957 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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