Art. 716b CO

1 Sempre che lo statuto non disponga altrimenti, il consiglio d’amministrazione può delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi (direzione), conformemente al regolamento d’organizzazione.
2 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la gestione può essere delegata a singoli amministratori o ad altre persone fisiche. La gestione patrimoniale può essere delegata anche a persone giuridiche.
3 Il regolamento d’organizzazione stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l’obbligo di riferire.
4 Il consiglio d’amministrazione, a domanda di azionisti o di creditori della società che giustificano un interesse degno di protezione, li informa per scritto o per via elettronica sull’organizzazione della gestione.
5 Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Nessun diritto per un socio di una Sagl alle indennità di disoccupazione
    · 20/03/2019 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 22/02/2008 · 7 citazioni de
  • Staats- und Gemeindesteuern 1.1. - 31.12.2013
    ST.2017.306
    · 10/12/2018 · 3 citazioni de
  • responsabilità in materia di diritto societario (azionario)
    · 27/10/2009 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.