Art. 742 CO
1 I liquidatori, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono allestire un bilancio.
2 I creditori devono essere informati dello scioglimento della società e diffidati a notificare i loro crediti; quelli indicati nei libri commerciali od altrimenti conosciuti, mediante particolare comunicazione; quelli sconosciuti o dei quali si ignora il domicilio, mediante pubblico avviso nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e, inoltre, nelle forme prescritte dallo statuto.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assistenza giudiziaria alle persone giuridiche0 citazioni
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2Revoca della decisione di scioglimento di una società anonima0 citazioni
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3Scioglimento di una persona giuridica con fine illecito (art. 57 cpv. 1 e 3 CC). 1. L'azione diretta all'accertamento della nullità di una persona giuridica concerne l'ambito dei diritti della personalità (consid. 2). 2…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Handelsgericht / 1. Kammer — HOR.2024.521 citazioniHOR.2024.52· 11/12/2025 · 1 citazioni de
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Apertura della procedura fallimentare1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.