Art. 934 CO

Di enti giuridici senza attività commerciale e senza attivi

1 Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l’ufficio del registro di commercio lo cancella d’ufficio dal registro di commercio.
2 A tal fine l’ufficio del registro di commercio intima all’ente giuridico di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio intima agli altri interessati di comunicargli un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l’ente giuridico.
3 Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 75_I_74
    01/01/1949 · 9 citazioni
  2. 2
    DTF 78_I_63
    25/01/1952 · 6 citazioni
  3. 3
    DTF 70_I_205
    04/07/1944 · 4 citazioni
  4. 4
    Obbligo di iscrizione nel registro di commercio
    · 30/03/1971 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Obbligo d'iscrizione di un'azienda orticola nel registro di commercio
    · 13/03/2009 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 70_I_257
    08/12/1944 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2023.00011
    25/05/2023 · 5 citazioni de
  • VB.2022.00783
    21/06/2022 · 3 citazioni de
  • VB.2021.00281
    28/10/2021 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.