Art. 934 CO
Di enti giuridici senza attività commerciale e senza attivi
1 Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l’ufficio del registro di commercio lo cancella d’ufficio dal registro di commercio.
2 A tal fine l’ufficio del registro di commercio intima all’ente giuridico di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio intima agli altri interessati di comunicargli un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l’ente giuridico.
3 Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 75_I_749 citazioni01/01/1949 · 9 citazioni
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2DTF 78_I_636 citazioni25/01/1952 · 6 citazioni
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3DTF 70_I_2054 citazioni04/07/1944 · 4 citazioni
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4Obbligo di iscrizione nel registro di commercio3 citazioni
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5Obbligo d'iscrizione di un'azienda orticola nel registro di commercio2 citazioni
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6DTF 70_I_2572 citazioni08/12/1944 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2023.000115 citazioni25/05/2023 · 5 citazioni de
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VB.2022.007833 citazioni21/06/2022 · 3 citazioni de
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VB.2021.002813 citazioni28/10/2021 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.