Art. 981 CO
1 L’ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole.
2 …
3 L’istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo.
4 Qualora l’istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l’istanza, la produzione di questo.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Azione tendente al rilascio di nuovi titoli in sostituzione di azioni al portatore distrutte. 1. Art. 971 CO0 citazioni
-
2Società anonima0 citazioni
-
3DTF 74_II_2350 citazioni18/03/1947 · 0 citazioni
-
4DTF 66_II_370 citazioni20/02/1940 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2025.2471 citazioniSBK.2025.247· 14/01/2026 · 1 citazioni de
-
Eventuelle Streitgenossenschaft0 citazioni
-
0 citazioni22/12/2003 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.