Art. 981 CO

1 L’ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole.
2 …
3 L’istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo.
4 Qualora l’istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l’istanza, la produzione di questo.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione tendente al rilascio di nuovi titoli in sostituzione di azioni al portatore distrutte. 1. Art. 971 CO
    · 03/12/1957 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Società anonima
    · 18/10/1954 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 74_II_235
    18/03/1947 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 66_II_37
    20/02/1940 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2025.247
    SBK.2025.247
    · 14/01/2026 · 1 citazioni de
  • Eventuelle Streitgenossenschaft
    · 08/02/2019 · 0 citazioni de
  • 22/12/2003 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.