Art. 13 LBI
1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. Un recapito in Svizzera non è necessario per:
- a. la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito;
- b. il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.
1bis L’IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.
2 Sono riservate le disposizioni concernenti l’esercizio professionale del patrocinio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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13 citazioni
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2Notifica a una parte con domicilio o sede all'estero1 citazioni
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3Apparenza di prevenzione di un giudice supplente0 citazioni
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4Art. 109 cpv. 1 e 3 LDIP0 citazioni
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5Reintegrazione nello stato anteriore0 citazioni
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6Brevetti d'invenzione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Patentverzichtserklärung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.