Art. 13 LBI

1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. Un recapito in Svizzera non è necessario per:
  1. a. la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito;
  2. b. il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.
1bis L’IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.
2 Sono riservate le disposizioni concernenti l’esercizio professionale del patrocinio.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 30/05/1961 · 3 citazioni
  2. 2
    Notifica a una parte con domicilio o sede all'estero
    · 15/12/2016 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Apparenza di prevenzione di un giudice supplente
    · 05/11/2020 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 109 cpv. 1 e 3 LDIP
    · 27/11/1991 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Reintegrazione nello stato anteriore
    · 25/06/1968 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Brevetti d'invenzione
    · 07/09/1964 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Patentverzichtserklärung
    · 11/04/2006 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.